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D.M. 04/08/1998 n. 372

b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali e alla iscrizione di cui agli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61;

c) ulteriori dati assunti o elaborati di cui l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) disporrà attraverso la propria attività di gestione dell'informazione di interesse ambientale.

2. L'Agenzia nazionale per protezione dell'ambiente (ANPA) stabilisce in collaborazione con le regioni le elaborazioni da effettuarsi sui dati relativi alle dichiarazioni di cui al Modello unico di dichiarazione (MUD) previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i diversi livelli di elaborazione, le modalità per la validazione dei dati, nonché il modello per l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

3. Le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del catasto provvedono, sulla base delle modalità stabilite al comma 2, all'elaborazione dei dati di cui al comma 1, lettera a), e alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale.

4. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) elabora i dati, di cui al comma 1, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la trasmissione ai soggetti competenti, anche ai fini di attività di pianificazione e controllo, nonché la pubblicità. esercizio, e ne assicura la trasmissione ai soggetti competenti, anche ai fini di attività di pianificazione e controllo, nonché la pubblicità. 1 Il catasto dei rifiuti è supportato da strumenti di tipo informatico interconnessi su rete nazionale ed è articolato in banche dati, di cui una anagrafica denominata «banca dati delle dichiarazioni», contiene le dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 4. 1 Per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) utilizzano la rete del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e possono avvalersi, sulla base dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 21 gennaio 1994, n. 62, della rete telematica delle camere di commercio.

Art. 5. 1 Le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) comunicano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ulteriori elaborazioni statistiche da loro prodotte autonomamente ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 6. 1 Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle «banche dati delle dichiarazioni» e in quella statistica predisposta ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE, si esercita nei confronti delle regioni, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle camere di commercio, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4.

Art. 7. 1 Ai fini della compilazione del Modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, deve essere utilizzato il manuale di transcodifica allegato al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. MANUALE DI TRANSCODIFICA omissis

 

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